La L 76/2016 (art 50) ha introdotto nel nostro ordinamento i contratti di convivenza che consentono di disciplinare tra le parti la gestione della famiglia di fatto o delle unioni civili.
Concordare gli apporti economici , il regime patrimoniale e altri aspetti di rilievo della convivenza , in assenza di normativa specifica, consente di avere fin dall’inizio una maggior trasparenza e, in caso di risoluzione del rapporto e crisi del legame, permette di mitigare il conflitto e avere maggiore tutela.
Per stipulare un contratto di convivenza valido e opponibile ai terzi è necessario che:
- le unioni civili (persone dello stesso sesso) si siano costituite con dichiarazione avanti all’Ufficiale di Stato Civile;
- le convivenze di fatto (persone di sesso diverso o dello stesso sesso, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile) risultino da dichiarazione anagrafica all’Ufficio Anagrafe (ex art 4 lettera B-comma 1 art 13 DPR 223/1989)
Tali certificazioni sono presupposti di validità dei contratti di convivenza che devono inoltre essere stipulati a pena di nullità, con atto pubblico autenticato da notaio scrittura privata autenticata da avvocato
Il contratto di convivenza riporta l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto puo’ contenere:
a) l’indicazione della residenza
b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di lavoro professionale o casalingo
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni