La mediazione è stata resa obbligatoria dalla L. 98/2013 che ha modificato il D.L. 28/2010 che l’aveva già introdotta ed ora è previsto che, prima di iniziare un contenzioso giudiziario in diverse materie civilistiche (articolo blog “Mediazione obbligatoria quali sono le materie“) si debba esperire un tentativo di mediare la vertenza.
La procedura può essere comunque anche volontaria ed essere utilizzata per cercare di risolvere qualsiasi conflitto e controversia.
Per iniziare una mediazione è necessario scegliere – eventualmente con l’aiuto di un legale di fiducia – un Organismo di Mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, presso il quale presentare una Istanza di Mediazione. Essa va compilata con l’apposita modulistica messa a disposizione dagli Organismi stessi. Il responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda che viene notificata alla controparte.
L’obbligatorietà della procedura è richiesta dal legislatore e si riferisce alla partecipazione al primo incontro. Durante questo il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione vera e propria. A questo incontro le parti devono essere presenti , eventualmente anche per manifestare la volontà di non aderire alla procedura; in questo caso si redige un verbale, che dovrà essere prodotto con l’atto introduttivo del procedimento giudiziario, in cui si dà atto della mancata adesione alla mediazione. In tale ipotesi non sussiste alcun costo a carico delle parti per il primo incontro. La mancata presenza alla sessione preliminare senza giustificato motivo può essere utilizzata dal giudice nel successivo giudizio per trarne argomenti di prova e comporta la condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per la causa civile.
Se le parti intendono aderire alla Mediazione il mediatore procede con lo svolgimento e la programmazione degli incontri. Tutto il procedimento deve essere concluso entro tre mesi dal deposito della domanda di mediazione.
Se le parti non intendono proseguire in mediazione, o se una volta iniziata essa non porta all’accordo, si può proseguire con un giudizio ordinario.